Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale, legale rappresentante pro tempore, sig. Vasco Errani, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1092 del 14 luglio 2014 (doc. 1), rappresentata e difesa per mandato speciale a margine dal prof. avv. Giandomenico Falcon (c.f. FLC GDM 45C06 L736E), dal prof. avv. Franco Mastragostino (c.f. MST FNC 47E07 A059Q) e dall'avv. Luigi Manzi (c.f. MNZ LGU 34E15 H501Y; fax: 06/3211370; PEC: luigimanzi@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri, n. 5; Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del Presidente in carica; con notifica anche: alla Corte dei conti, Procura regionale per l'Emilia Romagna - Bologna, in persona del Procuratore Regionale; alla Corte dei conti, Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna - Bologna, in persona del suo Presidente; Per la dichiarazione: 1) che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti di Bologna, di trasmettere alla Procura regionale della Corte dei conti di Bologna la deliberazione n. 249/2013, lesiva dell'autonomia del Consiglio regionale e in quanto tale annullata da codesta ecc.ma Corte costituzionale con la sentenza n. 130 del 15 maggio 2014, e cio' nonostante presa in considerazione dalla Procura regionale a fondamento documentale della propria iniziativa; 2) che non spetta allo Stato, e per esso alla Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti di Bologna, di procedere alle attivita' prodromiche all'esercizio dell'azione di responsabilita' erariale, inviando corrispondenti Contestazioni di responsabilita' e inviti a dedurre ai capigruppo del Consiglio ed a singoli consiglieri, a seguito della trasmissione delle predette delibere, illegittimamente assunte e poi annullate da codesta Corte costituzionale con la sopra citata sentenza n. 130/2014, e cio' nonostante prese in considerazione dalla Procura regionale a fondamento documentale della propria iniziativa; 3) che non spetta allo Stato, e per esso alla Procura regionale della Corte dei conti di Bologna, il potere di procedere, in relazione alle spese dei gruppi consiliari relative all'esercizio 2012, sulla base dell'illegittimo atto di controllo, ad un generalizzato sindacato sulla «inerenza al mandato istituzionale» delle spese dei gruppi, rivolto ad accertare in via sistematica «la destinazione, il contenuto, e le modalita', della utilizzazione dei contributi a carico del bilancio regionale destinati al funzionamento e alle attivita' dei singoli gruppi consiliari», sovrapponendo autonomi e differenti apprezzamenti alle valutazioni di merito riservate agli organi regionali, cosi' protraendo la precedente illegittima azione di controllo e fuoriuscendo dai legittimi confini del sindacato giurisdizionale; 4) che non spetta allo Stato, e per esso alla Procura regionale della Corte dei conti di Bologna, il potere di «invitare» direttamente la Presidente dell'Assemblea Legislativa a provvedere al recupero amministrativo di somme irritualmente ed unilateralmente da essa Procura ritenute non inerenti al mandato istituzionale; nonche' per il conseguente annullamento: quanto al punto 1), della nota del Presidente della Sezione di Controllo prot. n. 0003660 del 10 luglio 2013 (doc. n. 2), di comunicazione/trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti della deliberazione della Sezione di controllo 249/2013/FRG del 10 luglio 2013 e degli elenchi allegati recanti le spese rendicontate dai Gruppi consiliari relative all'esercizio 2012, dichiarate tutte irregolari (doc. n. 3); quanto ai punti 2) e 3), delle Contestazioni di responsabilita' ed invito a dedurre inviate ai Capigruppo, nonche' congiuntamente ai Capigruppo e a singoli consiglieri regionali, e segnatamente delle seguenti, datate 5 giugno 2014 e successive (docc. dal n. 4 al n. 17 compreso): Contestazione di responsabilita' ed invito a dedurre nei confronti di Villani Luigi Giuseppe, nella sua qualita' di Presidente e Consigliere del gruppo assembleare il «Popolo delle Liberta'»; Contestazione di responsabilita' e invito a dedurre nei confronti di Sconciaforni Roberto, nella sua qualita' di Presidente e di Consigliere del gruppo assembleare «Federazione della Sinistra»; Contestazione di responsabilita' ed invito a dedurre nei confronti di Barbati Liana, nella sua qualita' di Presidente e di Consigliere del gruppo assembleare «Italia dei Valori»; Contestazione di responsabilita' ed invito a dedurre nei confronti di Naldi Gian Guido, nella sua qualita' di Presidente e di Consigliere del gruppo assembleare «SEL VERDI»; Contestazione di responsabilita' ed invito a dedurre nei confronti di Monari Marco, nella sua qualita' di Presidente e di consigliere del gruppo assembleare «Partito Democratico»; Contestazione di responsabilita' ed invito a dedurre nei confronti di Noe' Silvia nella sua qualita' di Presidente e di Consigliere del gruppo assembleare UDC; Contestazione di responsabilita' ed invito a dedurre nei confronti di Monari Marco e Alessandrini Tiziano, nelle rispettive qualita' di Presidente e di Consigliere del gruppo assembleare «Partito Democratico»; Contestazione di responsabilita' ed invito a dedurre nei confronti di Monari Marco e Bonaccini Stefano, nelle rispettive qualita' di Presidente e di Consigliere del gruppo assembleare «Partito Democratico»; Contestazione di responsabilita' ed invito a dedurre nei confronti di Monari Marco e Carini Marco, nelle rispettive qualita' di Presidente e di Consigliere del gruppo assembleare «Partito Democratico»; Contestazione di responsabilita' ed invito a dedurre nei confronti di Monari Marco e Casadei Thomas, nelle rispettive qualita' di Presidente e di Consigliere del gruppo assembleare «Partito Democratico»; Contestazione di responsabilita' ed invito a dedurre nei confronti di Monari Marco e Ferrari Gabriele, nelle rispettive qualita' di Presidente e di Consigliere del gruppo assembleare «Partito Democratico»; Contestazione di responsabilita' ed invito a dedurre nei confronti di Monari Marco e Montanari Roberto, nelle rispettive qualita' di Presidente e di Consigliere del gruppo assembleare «Partito Democratico»; Contestazione di responsabilita' ed invito a dedurre nei confronti di Barbati Liana e Grillini Franco, nelle rispettive qualita' di Presidente e di Consigliere del gruppo assembleare «Italia dei Valori»; Contestazione di responsabilita' ed invito a dedurre nei confronti di Barbati Liana e Mandini Sandro, nelle rispettive qualita' di Presidente e di Consigliere del gruppo assembleare «Italia dei Valori»; nonche' ogni altra contestazione e invito a dedurre eventualmente in corso di notifica, di pari contenuto; quanto al punto 4), della nota del Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti datata 9 luglio 2014, n. 5190 (doc. n. 18), con la quale si invita la Presidente dell'Assemblea Legislativa a provvedere al recupero amministrativo delle somme ritenute irregolari per asserito difetto di inerenza al mandato istituzionale, riferite ai consiglieri Palma Costi, Monica Donini e Giuseppe Paruolo. Ad avviso della ricorrente Regione Emilia-Romagna, i comportamenti sopra descritti e tradottisi negli atti indicati costituiscono lesione dell'autonomia e delle prerogative costituzionali dell'Assemblea legislativa, quali garantite dal complesso delle regole e dei principi di cui agli artt.100, comma secondo, 103 comma secondo, 114 comma secondo, 117 e 123 Cost. e, per quanto riguarda specificamente il Consiglio regionale, agli artt. 121, primo e secondo comma e 122 quarto comma, Cost. per le seguenti ragioni di fatto e di diritto. Fatto Con la sentenza n. 130 del 15 maggio 2014, codesta ecc.ma Corte costituzionale ha annullato le deliberazioni della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Emilia Romagna inerenti ai rendiconti dei Gruppi Consiliari per l'esercizio 2012. Tale sentenza ha confermato che il controllo da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con le modalita' previste d.l. n. 174/2012, opera soltanto a partire dal 2013, sulla base delle Linee guida definite in sede di Conferenza Stato-Regioni, ed ha ribadito che tale controllo e' di natura documentale, «non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei Gruppi nei limiti del mandato istituzionale (sent. Corte cost. n. 39/2014)». Cio' nonostante - sulla base della comunicazione/trasmissione all'Ufficio Inquirente in data 10 luglio 2013 da parte della Sezione regionale di controllo della deliberazione n. 249/2013 del 10 luglio 2013, recante la dichiarazione di irregolarita' dei rendiconti dei Gruppi consiliari, nonche' degli elenchi delle spese dichiarate irregolari, comunicazione che non puo' non considerarsi quale elemento fondante e qualificante, per la sua specificita', dell'iniziativa dell'Ufficio Inquirente (pur asseritamente ascritta anche a generiche notizie di stampa e ad un altrettanto generico esposto presentato da soggetti privati) - il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha avviato le molteplici contestazioni di responsabilita' ed inviti a dedurre, di cui in epigrafe. In tali inviti a dedurre, come si avra' modo di evidenziare in diritto, manca qualsivoglia specifica contestazione sulle spese che - a detta della Procura - sarebbero irregolari per mancata inerenza ai fini istituzionali e/o per la loro carente documentazione. In particolare, sarebbero «illecite, giuridicamente illogiche ed economicamente irrazionali, perche' eccedenti i limiti del mandato istituzionale, attribuito dall'Ordinamento regionale ai Gruppi consiliari», una pluralita' di spese, distinte per voci (taxi, auto, autostrada, treno, pasti, alberghi, ecc), indicate genericamente e altrimenti non meglio specificate, ritenute ascrivibili alla responsabilita' dei Capigruppo e dei singoli consiglieri, per di piu' con un eclatante ribaltamento ed inversione dell'onere della prova, allorche' viene sottolineato che «non sussiste - allo stato degli atti - alcun indice probatorio di inerenza agli scopi e agli obiettivi che di tali contributi costituiscono la causa, trattandosi di spese che, per la loro natura e/o per la loro carente documentazione, sono palesemente prive di qualsiasi giustificazione e collegamento con l'attivita' istituzionale del Gruppo». In verita', si tratta di spese, di cui ai rendiconti relativi all'esercizio 2012, che hanno ottenuto l'approvazione dell'Ufficio di Presidenza in quanto ritenute regolari, sulla base del controllo del Comitato tecnico costituito da revisori ufficiali dei conti, ai quali, ai sensi della Legge regionale a quel momento vigente (l.r. n. 32/1997) competeva proprio di verificare «che i contributi assegnati ai Gruppi non siano devoluti a fini diversi dal funzionamento e dalla attivita' istituzionale dei Gruppi stessi, secondo le nonne dello Statuto, del Regolamento interno del Consiglio e della presente legge» (art. 1, comma 5 l.r. n. 32/1997) e che la Sezione di Controllo della Corte dei conti, sulla base delle deliberazioni sopra richiamate, annullate da codesta ecc.ma Corte, ha inteso assoggettare anche al suo controllo, pretendendo per di piu' l'assolvimento, in via istruttoria, da parte degli organi e uffici dell'Assemblea Legislativa di un ruolo collaborativo (nella presentazione di documentazione giustificativa), che non c'e' stato, proprio a causa della illegittimita' e lesivita' del suddetto controllo (e cio' a prescindere dalla circostanza che la Procura Regionale dispone, al contrario degli interessati, di tutta la documentazione, ivi compresi i giustificativi di spesa, gia' in possesso della Sezione di controllo, che a sua volta li aveva ottenuti dalla Procura della Repubblica. Quest'ultima, infatti, tramite la Guardia di Finanza e nell'ambito di una pretesa indagine conoscitiva ha disposto l'acquisizione, in originale, della predetta documentazione nella disponibilita' dei vari Gruppi consiliari, lasciandone gli stessi sprovvisti). Da cui - da parte della Sezione di controllo - la conclusiva declaratoria di irregolarita' di tutti i rendiconti relativi all'esercizio 2012, sul presupposto della mancata produzione della documentazione richiesta e/o comunque dell'asserito impiego delle risorse a fini diversi dal funzionamento e dalla attivita' istituzionale dei Gruppi (Delib. n. 249/2013). Le stesse spese automaticamente trasposte e ritenute irregolari, in base a queste stesse ragioni, dal Procuratore regionale nelle contestazioni di responsabilita' ed inviti a dedurre, di cui in epigrafe. Inoltre, con informativa prot. 005190 del 9 luglio 2014, il Procuratore regionale, sempre con riferimento alle spese inerenti all'esercizio 2012, ha ritenuto di informare la Presidente dell'Assemblea legislativa che nella disamina delle posizioni soggettive, sarebbero state riscontrate alcune irregolarita', invitandola, in considerazione della esiguita' degli importi «per i quali e' palese la diseconomicita' di qualsiasi iniziativa di natura processuale», al «recupero amministrativo delle somme risultate irregolari per difetto di inerenza al mandato istituzionale». Appare anche in tal caso piu' che evidente che gli elementi fondanti le riscontrate irregolarita' sono gli stessi che emergono dalle delibere della Sezione di controllo, annullate da codesta ecc.ma Corte; delibere dirette a sindacare, nel merito e in termini del tutto illegittimi, l'inerenza di singole spese al mandato istituzionale. Basti considerare, unicamente al fine di dare conto del carattere abnorme della contestazione, che fra gli importi che la Presidente dovrebbe recuperare, appaiono le spese di viaggio sostenute da una Consigliera regionale per partecipare, quale relatore, ad un Convegno tenutosi a Brescia nel 2012 sul tema «Le donne e il lavoro delle donne» oppure la somma di € 32,09, riguardante il canone annuo corrisposto da un Gruppo consiliare a Unicredit per la carta di credito di servizio di altro consigliere. Le sopra richiamate contestazioni ed inviti a dedurre, nonche' la informativa e richiesta di recupero amministrativo, quest'ultima neppure catalogabile tra gli atti espressivi del potere di controllo (che per il 2012 in ogni caso non spettava alla Corte dei conti) e tanto meno tra quelli espressivi del potere di cui e' dotato l'Organo inquirente, ma neppure di quello Giurisdizionale cui esso si correla, sono palesemente e gravemente lesivi dell'autonomia e delle prerogative costituzionali dell'Assemblea legislativa e dei suoi componenti, per i seguenti motivi di: Diritto Premessa sull'ammissibilita' del presente conflitto in relazione alle Contestazioni di responsabilita' e inviti a dedurre, nonche' alla nota del Procuratore regionale del 9 luglio 2014. Il presente conflitto riguarda atti diversi, unificati dalla comunanza della contestazione e dall'unita' della lesione alla autonomia costituzionale della Regione Emilia Romagna e della sua Assemblea Legislativa. Precisamente, si tratta di un atto di trasmissione dell'illegittima delibera della Sezione di controllo, rivolto a sollecitare l'uso di tale delibera ai fini dell'azione di responsabilita', e di un «invito» al recupero di somme in via amministrativa che, come si illustrera', ad avviso della ricorrente Regione e' del tutto abnorme e non corrisponde ad alcuna funzione legalmente riconosciuta. Ci si riferisce, in primo luogo, ad un insieme di Contestazioni di responsabilita' e inviti a dedurre, cioe' di atti prodromici all'esercizio, da parte della Procura regionale della Corte dei conti, dell'azione di responsabilita': in altre parole di atti connessi all'esercizio della funzione giurisdizionale. Per questa ragione, la Regione ritiene opportuno soffermarsi preliminarmente sull'ammissibilita' del presente conflitto avverso tali atti. La Regione ricorrente non intende contestare l'astratta esistenza in capo alla Corte dei conti della giurisdizione sulle spese dei Consigli regionali e dei loro Gruppi consiliari: essa e' pacificamente riconosciuta gia' da risalente giurisprudenza di questa ecc.ma Corte, sia pure con qualche eccezione significativa, della quale pure si dira' il senso. E neppure intende lamentare il cattivo uso di tale potere, come verosimilmente non mancheranno di fare i consiglieri regionali interessati, nelle competenti sedi giurisdizionali della Corte dei conti. La Regione ritiene invece di essere legittimata a ricorrere in difesa delle proprie attribuzioni, lese da atti della Procura regionale, che sotto diversi profili eccedono dalle sue competenze istituzionali e costituiscono anche disapplicazione della legge regionale n. 32/1997, recante la disciplina sul finanziamento e sulla rendicontazione dei Gruppi consiliari, vigente all'epoca della redazione dei rendiconti degli stessi Gruppi consiliari relativi all'esercizio 2012. La Regione sa bene che in una decisione ormai lontana codesta ecc,ma Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto contro alcuni «inviti a dedurre» indirizzati a consiglieri ed ex consiglieri regionali, ritenendoli atti non invasivi, dato che «il Procuratore regionale, attraverso l'invito a dedurre, lungi dall'esprimere qualsiasi funzione valutativa avente per effetto l'applicazione ovvero la disapplicazione della legge, si limita, nel quadro dei delineati rapporti fra l'invito medesimo e l'azione di responsabilita', a prospettare una sua interpretazione nel contesto di una iniziativa non idonea di per se' a ledere le attribuzioni regionali, proprio perche' destinata a restare circoscritta per il momento al rapporto con i presunti responsabili, essendo, invece, rimessa all'esito finale dell'istruttoria ogni conclusiva determinazione in ordine all'eventuale instaurazione del giudizio» (sent. n. 163/1997). Questa giurisprudenza risalente non sembra pero' opporsi all'ammissibilita' del conflitto, perche' nello specifico caso che ha provocato il presente ricorso l'invito a dedurre appare sfruttato per riproporre in sede giurisdizionale quell'attivita' di controllo che la Sezione regionale della Corte dei conti aveva gia' condotto, incappando pero' nelle censure pronunciate dalla sent. 130/2014. A prescindere percio' dalla natura dell'istituto dell'invito a dedurre, che all'epoca a cui risale la cit. sent. n. 163/1997, rappresentava «una delle peculiari innovazioni della piu' recente riforma del processo contabile», la Regione Emilia Romagna ritiene che, nelle concrete circostanze della presente controversia, il suo uso costituisca prosecuzione ed attualizzazione dell'illegittima azione di controllo gia' intrapresa e censurata da codesta ecc.ma Corte costituzionale. In altre parole, le «Contestazioni di responsabilita' e inviti a dedurre» non fanno che servire da tramite per «trasporre» l'illegittima attivita' di controllo in sede giurisdizionale, proseguendo il tentativo di imporre, strumentalmente utilizzando l'ipotizzata responsabilita' dei singoli, quella forma di controllo di merito che questa ecc.ma Corte ha ritenuto inammissibile e contraria al riparto di attribuzioni fissato dalla Costituzione. Proprio la sostanziale identita' tra la (non consentita) attivita' di controllo e l'iniziativa della Procura rende quest'ultima lesiva e, dunque, suscettibile di conflitto. Sia qui consentito ricordare che proprio la sent. n. 130/2014 ha richiamato la risalente, ma tuttora valida affermazione secondo la quale il conflitto di attribuzione si estende a comprendere «ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all 'altro soggetto» (sentenza n. 110 del 1970). Nel caso, si tratta della menomazione della sfera di attribuzioni e di autonomia dei Gruppi consiliari, i quali sono qualificati dalla giurisprudenza della Corte (sent. 39/2014) «come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale (sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio (sentenza n. 1130 del 1988) (sent. n. 39/2014)»: sicche', a termini di tale giurisprudenza, la lesione delle prerogative dei gruppi si risolve in una «compressione delle competenze proprie dei consigli regionali e quindi delle Regioni ricorrenti, pertanto legittimate alla proposizione del conflitto (sentenze n. 252 del 2013, n. 195 del 2007 e n. 163 del 1997)» (sent. n. 130/2014). I. Illegittimita' e lesivita' della nota del Presidente della Sezione di Controllo prot. n. 0003660 del 10 luglio 2013, di comunicazione/trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti della deliberazione della Sezione di controllo n. 249/2013/FRG del 10 luglio 2013 e degli elenchi allegati recanti le spese rendicontate dai Gruppi consiliari relative all'esercizio 2012, dichiarate tutte irregolari. 1. Come esposto in narrativa, con l'impugnata nota il Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti di Bologna ha trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti «anche in relazione alle indagini in corso da parte di codesta Procura», la deliberazione n. 249/2013, nonche' nove dichiarazioni di non regolarita' in relazione ai rendiconti di tutti i Gruppi consiliari. Con tale trasmissione si realizza, con ogni evidenza, una diretta interferenza tra le due fondamentali funzioni della Corte dei conti, cioe' la funzione di controllo e la funzione giurisdizionale, che per il suo carattere officioso include la funzione di esercizio dell'azione di responsabilita': sicche', per vero, dovrebbe piuttosto dirsi che le funzioni attribuite alla Corte dei conti sono tre (di controllo, di prosecuzione contabile e giurisdizionale), e che si realizza una diretta interferenza tra la funzione di controllo e quella di prosecuzione contabile. Si' tratta di un problema delicato, e al tempo stesso annoso e mai risolto, che non ha mancato di attrarre l'attenzione della dottrina (si puo' vedere, in particolare, Francesco Battini, Controllo di legittimita', controllo «collaborativo» e azione inquirente delle Procure, in Giornale di diritto amministrativo, 5/2005, p. 521 ss). Come, infatti, puo' realizzarsi un corretto clima di serenita', e auspicabilmente, di reciproca collaborazione tra il Consiglio regionale e la Sezione territoriale di controllo della Corte dei conti, ove il Consiglio intraveda in tale organo se non l'avanguardia e quasi lo strumento anticipato d'indagine della Procura? Come conciliare il dovere di denuncia che incombe sui funzionari che, in ragione del proprio ufficio, abbiano notizia di gravi disfunzioni nell'uso del danaro pubblico, con il ruolo specifico dell'organo di controllo, chiamato ad esercitare quel riscontro «documentale» descritto da codesta ecc.ma Corte costituzionale nella sentenza n. 39 del 2014, e ribadito con riferimento specifico alla ricorrente Regione nella sentenza n. 130/2014? Eppure, su un piano generale, la risposta non sembra potersi discostare dai seguenti principi: fermo restando il dovere di segnalare eventuali specifiche gravi trasgressioni di cui risulti documentata notizia, non puo' la finzione e l'attivita' di controllo riversarsi direttamente ed integralmente nella finzione inquirente, al fine di tramutarne l'esito nell'esercizio dell'azione contabile di responsabilita'. A tale affermazione non osta neppure l'eventuale carattere pubblico dell'esito dell'attivita' di controllo: al contrario, proprio tale eventuale carattere rende del tutto superflua la stessa trasmissione, e ne rende evidente la sola, inammissibile finalita' di influenzare l'azione della Procura inquirente, e con cio' anche l'incompatibilita' con l'esercizio del controllo. Ma proprio cio' e' invece avvenuto nel caso specifico, con enfatica e mirata trasmissione degli esiti dell'attivita' di controllo, nella sua generalita', a disposizione e quasi a sollecitazione dell'attivita' inquirente. Del resto, la concezione che vede nel controllo l'antesignano dell'attivita' inquirente, ed il nesso di consequenzialita' tra controllo e prosecuzione sono stati resi espliciti dallo stesso Procuratore regionale in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2014. Si legge, infatti, nella sua relazione che «la introduzione del nuovo istituto, fondato sulla rendicontazione amministrativa della spesa, ha contribuito al rafforzamento del raccordo tra la funzione di controllo e la funzione inquirente, entrambe intestate alla stessa Corte dei conti, e ha consentito l'immediata attivazione - per l'esercizio finanziario 2012 - delle verifiche e dei riscontri contabili, tuttora in corso di definizione istruttoria». 2. Se i principi sopra esposti sul rapporto tra controllo e attivita' inquirente valgono sul piano generale, della lesivita' ed arbitrarieta' della nota di trasmissione non puo' dubitarsi nel caso specifico, caratterizzato dalla circostanza che la stessa attivita' di controllo e' stata svolta contra legem: da un lato, come attestato dalla ricordata sentenza n. 130 del 2014, per avere tale controllo riguardato rendiconti che, in relazione al principio tempus regit actum, non vi erano sottoposti, dall'altro perche' tale anticipato controllo non si e' affatto esercitato assumendo a «parametro, la conformita' del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza» e assumendo carattere «documentale», ma si e' al contrario addentrato «nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale», trasgredendo cosi' il principio enunciato nella sentenza n. 39/2014. Inoltre, l'irregolarita' delle spese era affermata in relazione al mancato invio da parte dei Gruppi della documentazione richiesta dalla Sezione di controllo: richiesta evidentemente essa stessa illegittima e priva di fondamento, dato che l'intera procedura di controllo non avrebbe dovuto neppure essere iniziata. Non puo' dunque dubitarsi della arbitrarieta' e lesivita', in particolare, della trasmissione alla Procura inquirente degli esiti generali di un'attivita' di controllo che non avrebbe dovuto svolgersi, e che se pure avesse dovuto svolgersi non avrebbe potuto assumere i caratteri che ha invece assunto. Risultano, dunque, contraddetti i principi che debbono regolare l'attivita' di controllo, nei rapporti con l'attivita' giurisdizionale, quali deducibili dall'art. 100 Cost. e dalla legislazione statale applicativa, ivi compreso l'art. l, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, cosi' come interpretato dalla sentenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale n. 130 del 2014. II. Lesivita' e arbitrarieta' dell'invio a tutti i capigruppo del Consiglio ed a singoli consiglieri di Contestazioni di responsabilita' e inviti a dedurre perfettamente corrispondenti agli esiti degli atti di controllo illegittimamente assunti e poi annullati da codesta Corte costituzionale, con la sopra citata sentenza n. 130/2014, e cio' nonostante presi in considerazione dalla Procura della Corte dei conti come fondamento documentale della propria iniziativa, a seguito della trasmissione da parte del Presidente della Sezione di controllo. Come esposto in narrativa, l'invio ai capigruppo del Consiglio regionale e a singoli consiglieri delle Contestazioni di responsabilita' e inviti a dedurre elencati in epigrafe, costituisce null'altro che la trasposizione/ribaltamento in atti della Procura inquirente della delibera di controllo illegittimamente assunta e delle schede ad essa allegate. E' infatti sufficiente la lettura di uno qualunque tra tali Contestazioni per constatare che esse sono sostanzialmente tutte uguali, e che tutte insieme non fanno che scomporre e ricomporre le contestazioni contenute nella deliberazione di controllo annullata da codesta ecc.ma Corte costituzionale. Merita, dunque, soffermarsi sulla struttura delle «Contestazioni di responsabilita' e inviti a dedurre». Esse constano di cinque punti e solo a meta' del punto 5 differiscono, a partire dal capoverso «Sulla base di tale precisazione metodo logica». Da qui, in poche righe, anche queste scritte secondo un identico facsimile, si spiega del tutto genericamente quale sia l'imputazione posta a carico del consigliere e/o del capogruppo: varia esclusivamente il nome del/degli interessato/i. L'ipotesi di responsabilita' e' espressa con una formula che viene anch'essa ripetuta identica in tutti gli inviti a dedurre: si parla di «effettuazione di spese manifestamente non inerenti all'attivita' istituzionale e al funzionamento del gruppo stesso», aggiungendo che «il vincolo di destinazione... consente di ritenere illecite, giuridicamente illogiche ed economicamente irrazionali, perche' eccedenti i limiti del mandato istituzionale attribuito dall'ordinamento regionale ai gruppi consiliari, le seguenti spese effettuate dal consigliere» - segue il nome - «come da scheda di riepilogo». Le schede suddividono per mese e per voci (taxi, auto, autostrada, treno, pasti, alberghi, giornali, eventi, beni vari, spese postali, affitti e bollette, consulenze e contratti) gli importi. Eccone un esempio: Parte di provvedimento in formato grafico Dopo le tabelle, segue: L'affermazione, caratterizzata da una eclatante inversione dell'onere della prova, dell'inesistenza di «alcun indice probatorio di inerenza agli scopi e agli obiettivi» istituzionali, «trattandosi di spese che, per loro natura e/o per la loro carente documentazione, sono palesemente prive di qualsiasi giustificazione e collegamento con l'attivita' istituzionale del gruppo»; la prospettazione del «dolo di gestione» basata sulla «affermazione del carattere oggettivamente indebito» delle spese contestate, a sua volta dedotta dal «profilo d'intrinseca manifesta irragionevolezza» di esse, e motivata sulla base della «macroscopica deviazione delle spese stesse, come sopra elencate e dettagliate» dalle finalita' istituzionali e «dalle esigenze di rigorosa documentazione» richiesta. Anche questa parte e' riprodotta identica in tutte le lettere di invito, cambiando solo il nome del destinatario. L'unica variazione, piu' formale che sostanziale, corre tra le lettere indirizzate ad un unico consigliere, che e' pure capogruppo, e quelle indirizzate al consigliere e al «suo» capogruppo (il quale, per «la macroscopica deviazione dalle riferite finalita' pubblicistiche», e' comunque solidalmente imputabile per «il medesimo titolo psicologico (dolo diretto di gestione)». Come si puo' immediatamente dedurre, la differenziazione e l'individuazione delle spese asseritamente irregolari e la personalizzazione delle responsabilita' individuali sono interamente contenute nelle «schede». Ma ogni singola voce di ogni singola scheda e' a sua volta compilata sulla base delle schede trasmesse in allegato alla deliberazione della Sezione regionale di controllo 249/2013/FRG del 10 luglio 2013, trasmessa nella stessa data alla Procura: la differenza e' che le schede compilate dalla Sezione di controllo riportavano tutte le singole voci di spesa aggregate per Gruppo consigliare, quelle ora compilate dalla Procura sono suddivise per consigliere/gruppo e aggregate per tipologia di spesa. Poste queste premesse, risulta evidente lo strettissimo rapporto, per non dire la perfetta identita', che sussiste tra l'operato della Sezione di controllo e quello svolto dalla Procura regionale della Corte dei conti. Benche' in apertura le Contestazioni di responsabilita' e invito a dedurre attribuiscano alla documentazione raccolta e trasmessa dalla Sezione di controllo solo la funzione di «integrare» le fonti di informazione della Procura, nulla, nella redazione delle lettere di «invito a dedurre», lascia anche solo ipotizzare resistenza di ulteriori informazioni acquisite da altre fonti o da autonome ricerche svolte dall'autorita' inquirente. Le stesse motivazioni addotte dalla Procura per sostenere la «macroscopica deviazione» delle spese contestate dalle finalita' istituzionali non fanno che meramente riprodurre le annotazioni/contestazioni poste al margine delle singole spese nelle schede compilate dalla Sezione di controllo: «difetto di inerenza», «difetto di documentazione probatoria». Tutto cio' risulta dalla semplice analisi delle tabelle relative alle spese contestate, la cui sconcertante carenza di capacita' descrittiva di fattispecie di responsabilita' trova spiegazione solo nel collegamento con l'atto di controllo. Tutto cio' risulta, con ancora maggiore evidenza, dalla lettera indirizzata al Presidente dell'Assemblea Legislativa (sulla cui specifica contestazione si rinvia al punto IV) «delle somme risultate irregolari per difetto di inerenza al mandato istituzionale» effettuate, oltre che dalla stessa Presidente, da altri due consiglieri. Anche in questo caso le spese giudicate «non inerenti» sono le stesse gia' evidenziate e etichettate con «difetto di inerenza» o con «difetto di documentazione» dalla Sezione regionale di controllo. Le considerazioni sopra esposte rendono manifesto che, pur formalmente esercitando la sua funzione istituzionale, la procura della Corte dei conti altro non ha fatto che «replicare» l'illegittima attivita' di controllo. Cio' tanto piu' che, come gia' esposto, l'irregolarita' delle spese era affermata in relazione al mancato invio da parte dei Gruppi della documentazione richiesta dalla Sezione di controllo: richiesta evidentemente essa stessa illegittima e priva di fondamento, dato che l'intera procedura di controllo non avrebbe dovuto neppure essere iniziata: sembra, dunque, evidente che essa non poteva essere posta a fondamento di alcuna iniziativa della Procura. Risultano dunque violati i principi che governano l'iniziativa processuale della Procura della Corte dei conti. III. Lesivita' e arbitrarieta' dell'invio a tutti i capigruppo del Consiglio e a singoli consiglieri di Contestazioni di responsabilita' e inviti a dedurre in quanto, replicando le censure svolte nella sede dell'annullato atto di controllo, invadono le scelte di merito riservate all'autonomia del Consiglio regionale, fuoriuscendo dai limiti sia della funzione di controllo che del sindacato giurisdizionale. Specifica violazione dell'art. 122, quarto comma, Cost. Replicando l'attivita' di controllo, la Procura regionale ne ha anche assunto il carattere di invasivita' delle prerogative e dell'autonomia del Consiglio regionale e dei Gruppi consiliari che caratterizzava la prima. Benche' infatti, le Contestazioni della Procura regionale esprimano un forviale ossequio al principio della insindacabilita' delle scelte di merito, riservate alla autonomia politica dei Gruppi, come affermato da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 39/2014, l'esame del loro contenuto mostra che, al contrario, la Procura non ha fatto che replicare e «personalizzare» il controllo di merito sull'inerenza delle spese al mandato politico, gia' esercitato dalla Sezione regionale di controllo: e lo ha fatto assumendo come fonte documentale esclusiva i risultati di quel controllo. Cosi' facendo la Procura da un lato ha soltanto rivestito di forme giurisdizionali (pur dall'incerta natura, quali quelle dell'invito a dedurre) la prosecuzione dell'attivita' di controllo dichiarata da questa ecc.ma Corte condotta illegittimamente e in violazione delle attribuzioni regionali, dall'altro ha ecceduto l'ambito del sindacato ad essa consentito. Dato che il carattere soltanto tipologico e numerico delle indicazioni contenute nelle Tabelle rendono non trasparente e non puntuale la contestazione, si considerino in primo luogo, per praticita', quelle contenute nella gia' citata nota del Procuratore del 9 luglio 2014, n. 5190 (doc. n. 17). Pur non trattandosi di' quelle di' cui alle Contestazioni, esse ne condividono tuttavia la tipologia, provenendo le une e le altre dagli atti di controllo. Orbene, cio' che e' davvero manifesto e' che le irregolarita' contestate non si riferiscono affatto a spese che eccedono i limiti dell'attivita' istituzionale, ma a spese che vi rientrano, il cui apprezzamento rientra, appunto, nell'autonomia politica dei gruppi. Ci si riferisce infatti, ad esempio, alla missione di un consigliere regionale (per di piu', presidente dell'Assemblea Legislativa) per l'inaugurazione (sponsorizzata dalla Regione) di un ex edificio scolastico compreso in un parco dei colli modenesi; o alla spesa che una consigliera ha fatto per un biglietto di trasporto pubblico per recarsi, in qualita' di relatore, al Convegno «Le donne e il lavoro - Il lavoro delle donne», tenutosi a Brescia. Risulta chiaro che il sindacato su simili spese - simili alla stragrande maggioranza di quelle alle quali si riferiscono le Contestazioni di responsabilita' e inviti a dedurre - eccede la verifica sui limiti del carattere istituzionale delle spese, per entrare nel merito specifico delle scelte discrezionali: il che esula tanto dal potere di controllo quanto dal possibile sindacato giurisdizionale. In questi termini, accanto alla completa irritualita' dell'uso di una illegittima procedura di controllo come fondamento di una presunta irregolarita' delle spese, al centro della questione si pone un ulteriore fondamentale interrogativo: a chi competa il giudizio di inerenza al mandato politico sulle spese dei Gruppi consiliari. La risposta di codesta ecc. Corte si era delineata gia' in passato: pur affermando il principio generale della responsabilita' contabile, la Corte ha escluso dal controllo contabile le spese «rivolte a fornire all'organo consiliare i mezzi indispensabili per l'esercizio delle sue funzioni», purche' le stesse siano «riconducibili ragionevolmente all'autonomia e alle esigenze ad essa sottese» (sent. n. 289/1997) - fermo pero' restando che in nessun modo la legge regionale potrebbe estendere questa esenzione per escludere l'eventuale responsabilita' (sent. n. 69/1985). Si cita questa eccezione non perche' si voglia affermare che le spese contestate dalla Procura regionale ricadono con certezza nel suo perimetro, ma perche' e' importante la ratio ad essa sottesa. Come la stessa Corte ha osservato in seguito - pur con riferimento ad una fattispecie specifica (sent. n. 392/1999) - l'addebito rivolto agli organi del Consiglio regionale deve essere formulato «in termini di estraneita' o, comunque, di non riconducibilita', alla stregua di un criterio di ragionevolezza, dell'autorizzazione dei viaggi all'autonomia funzionale del Consiglio regionale» e non «su valutazioni negative in ordine all'utilita', alla proficuita' o, addirittura, alla ricaduta pratica concreta dei suddetti viaggi, con apprezzamenti riferibili al merito delle spese e, pertanto, non idonei ad essere elevati a criterio di verificazione della riconducibilita' o meno delle spese stesse al suddetto principio di autonomia», tutelato in particolare dall'art. 122, quarto comma, della costituzione e dalla ratio ad esso sottesa. Tale sentenza ha annullato un atto di citazione della Procura Regionale della Corte dei conti rivolto al Presidente del Consiglio della Regione Lombardia, per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle invocate nel presente ricorso. Recentissimamente, con specifico riferimento alle competenze della Corte dei conti nel controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari (introdotte dall'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), la sent. n. 130/2014, sulla base delle linee gia' tracciate dalla gia' piu' volte ricordata sent. n. 39/2014, ha stabilito che «il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale [...]. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformita' del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale». Questa giurisprudenza e' cosi' chiara e precisa che avrebbe dovuto far desistere la Procura dal dare seguito all'attivita' svolta dalla Sezione regionale di controllo, proprio quella che, per iniziativa della ricorrente Regione, ha provocato la sent. n. 130 e da questa e' stata annullata. Si noti che le impugnate Contestazioni di responsabilita' e inviti a dedurre non ignorano affatto la giurisprudenza citata, ma la prendono in considerazione proprio alla fine della «precisazione metodologica»: tuttavia, lo fanno citando solo la frase finale del passo riportato poco sopra («rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale») separandolo dal resto, e deducendone che «la cognizione istruttoria riservata alla giurisdizione della Corte dei conti non puo' essere negata sui profili di gestione della spesa viziati da eccedenza e/o non inerenza al mandato istituzionale, contraddistinto da specifici contenuti normativi, posti a presidio e a garanzia della natura e dei limiti della funzione rappresentativa (arg. ex Corte cost. n. 39 e n. 130 del 2014)». Inoltre, come detto sopra, anche il parziale ossequio prestato alla giurisprudenza di codesta Corte e' poi smentito dal contenuto effettivo degli atti. E' evidente che qui siamo di fronte ad un sostanziale fraintendimento del significato delle pronunce di codesta ecc.ma Corte: questa «lettura» della giurisprudenza costituzionale persegue la restaurazione del controllo di merito sulle spese dei Gruppi consiliari, fondandosi su un concetto di inerenza che questa Corte ha ritenuto lesivo dell'autonomia regionale. In conclusione, risulta chiara - ad avviso della ricorrente Regione - la violazione dei limiti che definiscono l'ambito della giurisdizione della Corte dei conti. Se in generale alla giurisdizione contabile e' precluso l'esame del merito delle scelte degli organi amministrativi, e' evidente che tale limitazione acquista una peculiare estensione in relazione alle scelte riservate al Consiglio regionale ed ai suoi organi, ed in particolare ai consiglieri, ai quali la stessa Costituzione assicura l'insindacabilita' per i voti dati e le opinioni espresse, secondo la dizione dell'art. 122, quarto comma, Cost., che risulta dunque anch'esso specificamente violato. D'altronde, le funzioni dei Gruppi consiliari sono strumentali all'intera gamma delle funzioni del Consiglio, ivi compresa la funzione legislativa e partecipano, dunque, delle garanzie ad essa riservate (v. sent. di codesta ecc.ma Corte n. 209 del 1994). IV. Lesivita' e arbitrarieta' della nota del Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti datata 9 luglio 2014, n. 5190. Come sopra esposto, con la nota datata 9 luglio 2014, n. 5190 il Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti ha «invitato» la Presidente dell'Assemblea Legislativa a provvedere al recupero amministrativo delle somme ritenute irregolari per asserito difetto di inerenza al mandato istituzionale, riferite ai consiglieri Palma Costi, Monica Donini e Giuseppe Paruolo. Ha proceduto a tale informale invito in quanto, per sua stessa dichiarazione risulterebbe «diseconomica» qualsiasi iniziativa di natura processuale. Non si comprende pero' per quale ragione il carattere diseconomico di iniziative processuali dovrebbe obbligare il Presidente dell'Assemblea al recupero di somme relative a spese la cui irregolarita' non e' accertata da alcuno (mentre al contrario ne e' stata attestata la regolarita' nelle procedure di controllo previste dalla l.r. n. 32/1997), e dovrebbe costringere gli interessati ad intraprendere essi le «diseconomiche» iniziative processuali, ove volessero contestare la fondatezza del recupero. Nel quadro di questo conflitto, tuttavia, bastera' osservare che la singolare iniziativa del Procuratore non risulta avere fondamento alcuno nella Costituzione e, in particolare, nell'art. 103, comma secondo, ma neppure nell'art. 100, comma secondo, ne' nella legislazione, e neppure corrispondere ad alcuna specifica attribuzione inerente alla competenza della Procura Regionale della Corte dei conti: e costituisce pertanto un'ingerenza del tutto ingiustificata sull'attivita' e sull'autonomia degli organi regionali.